Normative per le assemblee ordinarie in periodo emergenziale da covid 19
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Art. 106 :
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria e’ convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
2. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le societa’ per azioni, le societa’ in accomandita per azioni, le societa’ a responsabilita’ limitata, e le societa’ cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette societa’ possono altresi’ prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessita’ che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale e’ in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.
Legge 24 aprile 2020, n. 27 – Allegato ( parte 2):
al suddetto articolo 106dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;
Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 – Art. 8, comma 4 :
All’articolo 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le parole «diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117» sono soppresse.
Pertanto per quanto sopra disposto, l’assemblea del Club Balestrero per approvazione bilancio consuntivo 2020 e previsione 2021, in deroga a come previsto dallo statuto all’art. 4 comma b, andrà convocata in prima convocazione entro il 29 giugno 2021, comunque nei termini previsti, ed in seconda convocazione a data decisa dal consiglio direttivo. A tal riguardo si ricorda che l’art. 21 del codice civile prevede per l’assemblea ordinaria delle associazioni che in seconda convocazione la delibera assembleare e’ valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Ove le norme di sicurezza e le relative restrizioni inerenti le aggregazioni non consentissero la partecipazione assembleare in compresenza , il consiglio direttivo potrà valutare se l’assemblea potrà tenersi in modalità telematica , prevedendo l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto ( decreto legge n° 18 del 17 marzo 2020, art.106, comma 2 ).