Normative per le assemblee ordinarie in periodo emergenziale da covid 19

Pubblicato il 4 Maggio 2021

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18  –  Art. 106 :

1.  In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo  comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria e’ convocata  entro  centottanta  giorni  dalla chiusura dell’esercizio.

2.  Con  l’avviso  di  convocazione  delle  assemblee  ordinarie  o straordinarie le societa’ per azioni, le societa’ in accomandita  per azioni,  le  societa’  a  responsabilita’  limitata,  e  le  societa’ cooperative e le mutue  assicuratrici  possono  prevedere,  anche  in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione  del  voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento  all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;  le  predette  societa’  possono  altresi’ prevedere che l’assemblea si svolga,  anche  esclusivamente, mediante    mezzi    di    telecomunicazione     che     garantiscano l’identificazione  dei  partecipanti,  la   loro   partecipazione  e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli  effetti  di  cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis,  quarto  comma,  e  2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la  necessita’  che  si trovino  nel  medesimo  luogo,  ove  previsti,  il   presidente,   il segretario o il notaio.

7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data,  se successiva, fino alla quale e’ in vigore lo stato  di  emergenza  sul territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.

Legge 24 aprile 2020, n. 27  –  Allegato ( parte 2):

al  suddetto articolo 106dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti  di  cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;

Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44  –  Art. 8, comma 4 :

All’articolo 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo  2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.27, le parole «diverse dagli enti di cui all’articolo 104,  comma  1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»  sono soppresse.

Pertanto per quanto sopra disposto, l’assemblea del Club Balestrero  per approvazione bilancio consuntivo 2020  e  previsione 2021, in deroga a come previsto dallo statuto all’art. 4 comma b, andrà convocata  in prima convocazione entro il 29 giugno 2021, comunque nei termini previsti, ed in seconda convocazione a data decisa dal consiglio direttivo. A tal riguardo si ricorda che l’art. 21 del codice civile prevede per l’assemblea ordinaria delle associazioni che in seconda convocazione la delibera assembleare e’ valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ove le norme di sicurezza e le relative restrizioni inerenti le aggregazioni non consentissero la partecipazione assembleare in compresenza , il consiglio direttivo potrà valutare se l’assemblea potrà tenersi in modalità telematica , prevedendo l’espressione  del  voto in via elettronica o per corrispondenza  e l’intervento  all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione  dei  partecipanti,  la   loro   partecipazione   e l’esercizio del diritto di voto ( decreto legge n° 18 del 17 marzo 2020, art.106, comma 2 ).