Statuto e regolamento

In questa pagina è disponibile lo statuto e il regolamento con disposizioni sull’assemblea, le liste elettorali e le elezioni.

Statuto

 

ART. 1

DENOMINAZIONE – SCOPO

Il Balestrero Veteran Motors Car Club (BALESTRERO V.M.C.C.), associazione non commerciale senza fini di lucro con sede a Lucca, riunisce gli amatori di autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico. L’associazione, costituita a tempo indeterminato, è apolitica ed apartitica, a carattere volontario e democratico, rappresenta e tutela gli interessi dell’automobilismo e motociclismo storico.

Favorisce la gestione, il restauro, la conservazione, l’esposizione e la manutenzione dei veicoli a motore che abbiano interesse storico. Ferme restando le specifiche attribuzioni degli enti preposti sia a carattere nazionale che internazionale, il BALESTRERO V.M.C.C. organizza manifestazioni atte a propagandare il valore storico dei veicoli a motore e tutela i soci in vista della loro partecipazione a manifestazioni turistiche e sportive, raduni e rassegne. Il BALESTRERO V.M.C.C. persegue i suddetti scopi anche rappresentando la motorizzazione storica locale presso gli organismi nazionali e internazionali competenti.

 

ART. 2

SOCI

Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche, le società e gli enti che ne condividano gli scopi e si impegnano a realizzarli.

Il numero dei soci è illimitato. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle attività e alla vita dell’associazione nei limiti del regolamento di ciascun evento. I soci si impegnano al rispetto integrale dello statuto e a mantenere un comportamento che non sia lesivo per l’immagine e gli interessi dell’associazione.

L’associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

  • Soci onorari
  • Soci benemeriti
  • Soci ordinari

a) Possono essere soci onorari coloro che, designati dall’assemblea su proposta motivata dei Consiglio Direttivo, avranno contribuito alla promozione degli scopi di cui all’art. I.

Di tali soci sarà tenuto apposito albo.

b) Possono essere soci benemeriti coloro che abbiano svolto attività di eccezionale rilievo nell’interesse della motorizzazione storica o che nei modi più diversi, dall’interessamento all’aiuto economico, abbiano contribuito in modo tangibile allo sviluppo dell’associazione.

I soci benemeriti saranno designati dall’Assemblea su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

c) Possono essere soci ordinari coloro che prendono parte attiva alle manifestazioni sportive, a raduni, a rassegne, anche a scopo turistico. Tutti coloro che intendono far parte dell’associazione dovranno redigere domanda scritta allegando la quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, che delibererà l’ammissione a maggioranza. Ove la domanda fosse respinta, dovrà essere restituita la somma allegata all’atto della presentazione. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e inappellabile.

d) La qualità di socio, acquisita a tempo indeterminato, cessa a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo, per i seguenti gravi motivi:

  • perdita dei requisiti soggettivi e/o oggettivi necessari per l’associazione;
  • trasgressione grave e ripetuta alle norme statutarie o regolamentari dell’associazione;
  • mancato versamento, a termini di statuto o regolamento, della quota associativa per almeno un anno solare.
  • condotta del socio contraria ai principi di correttezza, anche associativa, e in palese contrasto con gli interessi e/o con i fini istituzionali del BALESTRERO V.M.C.C.

L’esclusione per le predette ragioni viene deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato, previa contestazione dell’addebito all’interessato, il quale avrà un termine di trenta giorni per svolgere le proprie difese.

Il socio avrà facoltà di proporre ricorso, avverso la decisione del Consiglio Direttivo, al Collegio Giurisdizionale, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

e) I soci benemeriti e ordinari saranno soggetti al pagamento della quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 3

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’associazione:

a) Organi deliberativi ed esecutivi:

§ L’Assemblea

§ Il Presidente

§ Il Consiglio Direttivo

b) Organo di giustizia:

§ Il Collegio Giurisdizionale

c) Organo di controllo:

§ Il Collegio dei Revisori dei Conti

 

ART. 4

ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita da tutti i soci onorari, benemeriti ed ordinari, purché in regola con il pagamento della quota sociale annuale, con eccezione dei soci onorari.

a) L’Assemblea è sovrana ed ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

§ nomina il Presidente e il Consiglio Direttivo;

§ nomina il Collegio Giurisdizionale;

§ nomina il Collegio dei Revisori dei Conti,­

§ approva il bilancio preventivo e consuntivo dell’associazione;

§ delibera sugli argomenti espressamente demandati alla sua competenza e su quelli per i quali sia richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno dieci soci;

§ delibera la nomina dei soci onorari e dei benemeriti.

b) L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, allo scopo di approvare anche il bilancio preventivo e consuntivo e per la trattazione degli argomenti di cui alla lettera precedente. Sì riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente mediante invito scritto a tutti i soci da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata della riunione.

L’invito dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione in prima e seconda convocazione.

c) L’Assemblea regolarmente costituita, come definito precedentemente, nomina il proprio Presidente e il Segretario tra i tesserati presenti. Se l’Assemblea lo decide, può nominare Presidente il Presidente dell’associazione.

Ciascun socio dispone dì un solo voto. 1 soci impossibilitati ad intervenire all’Assemblea possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio.

Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

 

ART. 5

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro a otto membri proposti dal Presidente stesso o dall’Assemblea ed eletti da quest’ultima, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo deve essere rinnovato entro il mese successivo dallo scadere del suo mandato.

Nella prima riunione esso elegge fra i propri componenti il Vice Presidente ed il Segretario.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo, il suo posto sarà preso dal socio che nelle elezioni avrà ottenuto il maggior numero di preferenze dopo gli eletti. In caso di parità di voti sarà preferito colui che vanterà la maggiore anzianità di socio. Il nuovo consigliere resterà in carica fino allo scadere del mandato dell’intero Consiglio Direttivo. Saranno considerati decaduti dall’incarico quei membri che durante un anno solare risulteranno assenti, senza giustificato motivo, a tre riunioni del Consiglio Direttivo.

a) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente o quando sia richiesto da almeno tre dei suoi componenti.

b) Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione e può deliberare su tutte le materie non riservate specificamente all’Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

§ delibera circa l’indirizzo, lo svolgimento e le attività dell’associazione nei limiti del presente statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea;

§ delibera sulle domande di ammissione dei soci ordinari;

§ predispone i bilanci preventivo e consuntivo con relazione da sottoporre all’Assemblea;

§ redige ed approva i regolamenti dell’associazione e delle manifestazioni;

§ procede alla gestione del personale;

§ autorizza, in caso di necessità, lo storno dei fondi da un articolo ad un altro del bilancio di previsione nonché il prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste;

§ propone all’assemblea la nomina dei soci onorari e benemeriti motivandola;

§ dirime gli eventuali conflitti fra i soci;

§ delibera le sanzioni previste dall’art 10;

§ delibera le esclusioni previste dallo statuto;

§ delibera la quota sociale annuale;

§ delibera in merito all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione e del suo patrimonio;

§ favorisce ogni iniziativa volta ad accogliere le aspettative e gli orientamenti dei soci in ordine alla gestione dell’associazione;

§ nomina propri rappresentanti in commissioni, organi e consessi nei quali tale rappresentanza sia prevista e/o comunque necessaria;

§ organizza e gestisce il calendario annuale delle manifestazioni.

 

ART. 6

PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, sorvegliando l’attività amministrativa.

Può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è munito dì tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune specifiche. In assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente. In caso di dimissioni o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo convocherà l’Assemblea dei soci, la quale, previa ratifica documentata del dichiarato stato di impedimento del Presidente, procederà all’elezione del successore. Il Presidente così eletto durerà in carica fino alla nuova elezione dei Consiglio Direttivo.

 

ART. 7

COLLEGIO GIURISDIZIONALE

Il Collegio Giurisdizionale dura in carica tre anni solari in coincidenza con il Consiglio Direttivo.

Esso è composto da tre membri eletti dall’Assemblea con le stesse modalità seguite per l’elezione del Consiglio Direttivo. Questi nomineranno nel loro seno il Presidente ed il Segretario. Possono essere eletti componenti del Collegio i tesserati autorevoli per prestigio e qualità morali da almeno cinque anni che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e che non rivestano altre cariche all’interno dell’associazione. Il Collegio è competente a dirimere eventuali controversie tra soci e tra soci e l’associazione. Il Collegio, su richiesta di tutti gli interessati, esaminata la controversia, previo tentativo di conciliazione, trasmetterà le proprie decisioni esecutive al Consiglio Direttivo per l’attuazione. Il Collegio si pronuncia entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti dalla segreteria al Collegio.Il Collegio è pure competente, quale giudice di secondo grado, nelle eventuali controversie di cui all’art. 2, comma D.

 

ART. 8

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni solari in coincidenza con il Consiglio Direttivo. Esso è composto da tre membri eletti dall’Assemblea con le stesse modalità seguite per l’elezione del Consiglio Direttivo. Essi nomineranno nel loro seno il Presidente ed il Segretario, e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’associazione in base alla loro competenza.

I Revisori dei Conti esercitano, nella forma e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione. Essi provvedono al riscontro della gestione finanziaria e contabile e redigono la propria relazione all’assemblea, relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 9

AMMINISTRAZIONE

Costituiscono patrimonio sociale i beni mobili ed immobili di cui l’associazione sia proprietaria, per acquisti, lasciti o donazioni e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità a qualunque titolo.

Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonché i proventi comunque derivanti all’associazione dall’esercizio delle sue varie attività costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini statutari dell’associazione.

I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più istituti di credito oppure presso uffici postali, scelti dal Consiglio Direttivo.

Tali conti sono intestati all’associazione.

I documenti necessari per la gestione saranno firmati dal Presidente o da persona o persone espressamente delegate da esso, facente parte del Consiglio Direttivo.

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

La gestione amministrativa deve svolgersi nei limiti del bilancio preventivo, salvo deroghe motivate.

Il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al trentuno dicembre di ciascun anno, nonché le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere depositati presso la sede dell’associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea che dovrà discuterli.

 

ART. 10

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Al socio che arreca pregiudizio all’associazione sono applicabili i seguenti provvedimenti disciplinari:

  1. La censura.
  2. L’ammenda
  3. La sospensione
  4. La radiazione.

 

ART. 11

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea, riunita in seduta straordinaria, con voto di almeno due terzi degli associati. In tal caso, l’Assemblea provvederà alla nomina dì un liquidatore, determinerà i suoi poteri e stabilirà la destinazione del patrimonio sociale, che dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoga e quindi senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità.

 

ART. 12

MODIFICHE ALLO STATUTO

L’Assemblea convocata in seduta straordinaria con all’ordine dei giorno le modifiche statutarie, é regolarmente costituita in prima convocazione,con la presenza di almeno la metà del totale dei soci, e in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto del totale dei soci.

Le deliberazioni dell’Assemblea saranno valide con il voto favorevole di due terzi dei presenti.

In caso di motivata urgenza e/o d’impossibilità o difficoltà di convocazione di valida assemblea, il Consiglio Direttivo ha facoltà dì richiedere il voto dei soci tramite lo strumento referendario da effettuarsi con lettera scritta a ciascun socio, che esprimerà il voto attraverso comunicazione scritta al notaio debitamente incaricato.

Le delibere di modifica saranno considerate approvate con il voto favorevole di due terzi delle risposte ricevute.

 

ART. 13

INCARICHI

Le cariche e gli incarichi all’interno dell’Associazione sono tutti onorifici e a titolo di volontariato, salvo il rimborso delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione.

E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

 

Approvato dall’Assemblea dei Soci
28 gennaio 2001

Regolamento con disposizioni sull’assemblea, le liste elettorali e le elezioni

Questo regolamento integra quanto già stabilito dallo statuto circa l’assemblea, le liste elettorali e le elezioni.

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ASSEMBLEA

Art. 1

(Convocazione)

  1. L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci, secondo quanto stabilito al successivo art. 4 ed è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione con le modalità indicate dallo Statuto. Ad integrazione di dette modalità, può essere disposto l’invio al domicilio dei Soci dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
  2. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria o in sessione straordinaria nelle ipotesi previste dallo Statuto. Nei casi in cui la sessione straordinaria sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dal quinto dei componenti l’Assemblea, il Presidente convoca l’Assemblea entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La richiesta deve altresì indicare gli argomenti specifici da iscrivere all’ordine del giorno.

 

Art. 2

(Ordine del giorno)

  1. Nessun argomento può essere trattato se non sia iscritto all’ordine del giorno su iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei Soci.
  2. Il Presidente iscrive all’ordine del giorno della prima Assemblea successiva gli argomenti a lui pervenuti dal Consiglio Direttivo e dai Soci, nel numero previsto, durante l’anno.
  3. Il Presidente è tenuto ad iscrivere all’ordine del giorno solo argomenti che, anche se richiesti dal Consiglio Direttivo e dai Soci secondo le modalità indicate, siano previsti espressamente dallo Statuto per l’espletamento delle funzioni proprie del Club o comunque siano attinenti a materie che interesano direttamente i suoi fini istituzionali.
  4. Il socio impedito a partecipare all’assemblea potrà depositare presso la segreteria del club una sola specifica delega ad altro socio, con le modalità previste al precedente punto 2, entro il tempo massimo di cinque giorni precedenti la data dell’assemblea.

 

Art. 3

(Disciplina delle Assemblee)

  1. Le riunioni dell’Assemblea non sono pubbliche. Il Presidente del Club può designare uno o più delegati per assistere all’Assemblea. La trattazione degli argomenti inscritti all’ordine del giorno può essere invertita a giudizio del Presidente dell’Assemblea o su richiesta della maggioranza dell’Assemblea.
  2. Il Presidente dell’Assemblea è investito di potere discrezionale per assicurare l’ordine, l’osservanza delle leggi e delle regolamentazioni relative al Club e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Egli può ordinare l’espulsione di chiunque causi disordine, può sospendere o sciogliere l’adunanza ove ricorrano gravi e giustificati motivi.
  3. In caso di scioglimento dell’Assemblea il Presidente del Club con le modalità indicate al precedente art. 1, comma 1, provvederà a riconvocarla, entro 30 giorni, per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno non definiti.

 

Art. 4

(Ammissioni dei Soci all’Assemblea)

  1. Possono partecipare all’Assemblea tutti i Soci che siano regolarmente associati alla data dell’avviso di convocazione, di cui al precedente art. 1, e che mantengono tale qualità anche alla data di svolgimento dell’Assemblea. Qualora l’Assemblea sia convocata per le elezioni dei Componenti del Consiglio Direttivo e /o del Collegio dei Revisori dei Conti, sono ammessi a partecipare all’Assemblea tutti i Soci che siano regolarmente associati alla data della delibera di indizione delle elezioni e che mantengano tale qualità anche alla data di svolgimento dell’Assemblea.
  2. I Soci partecipano personalmente all’Assemblea, previo riconoscimento personale mediante esibizione di un documento di identità/riconoscimento ed esibizione della tessera associativa o di altro documento equipollente. I Soci che partecipano all’Assemblea appongono la propria firma di presenza.
  3. Qualora si tratti di Soci persone giuridiche o Enti pubblici e privati, la partecipazione all’Assemblea spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale del’Ente, la quale può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo l’ordinamento dell’Ente di cui trattasi.
  4. Il socio impossibilitato a partecipare all’Assemblea potrà depositare presso la segreteria una sola specifica delega ad altro socio, con le modalità previste al precedente punto 2, entro cinque giorni precedenti l’Assemblea.

 

Art. 5

(Modalità di svolgimento della riunione-Verbale)

  1. L’Assemblea è presieduta normalmente dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, da uno dei propri componenti delegato dal Presidente.
  2. Il Segretario dell’Assemblea indicato dal Presidente e nominato dall’Assemblea redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale della riunione, menzionando i numero dei Soci intervenuti gli argomenti all’ordine del giorno, la trattazione dei medesimi secondo l’ordine di discussione e di votazione e riferisce succintamente sugli interventi, sulle proposte e sulle decisioni adottate e su quant’ altro sia ritenuto necessario a documentare atti o fatti verificatesi nel corso della riunione.
  3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea e ad esso viene data pubblicità mediante affissione nell’albo sociale.
  4. Nel caso in cui, per mancanza del numero legale, l’Assemblea non possa deliberare in prima convocazione, deve essere redatto apposito verbale di constatazione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VOTAZIONE

 

Art. 6

(Forme di votazione)

  1. L’Assemblea, con il rispetto delle modalità previste dallo Statuto, delibera per alzata di mano o per scrutinio segreto.
  2. Delibera per scrutinio segreto su richiesta di un quinto dei Soci presenti ovvero se vi sia stata determinazione in tal senso del Consiglio Direttivo. In tale ultima ipotesi, il Consiglio Direttivo decide della votazione a scrutinio segreto in una sua adunanza che può essere tenuta fino al giorno anteriore a quello dell’Assemblea.
  3. La votazione riguardante i Soci, l’elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti e del Collegio Giurisdizionale deve essere fatta per scrutinio segreto. Nel caso di un solo candidato alla Presidenza l’assemblea può decidere di procedere all’elezione per acclamazione.
  4. In caso di votazione a scrutinio segreto, l’Assemblea, su indicazione del Consiglio Direttivo, procede alla nomina di un Collegio Scrutatori, composto da un Presidente e da tre membri, di cui uno con funzioni di Segretario.

 

Art. 7

(Elettorato attivo)

  1. Ciascun Socio dispone di un solo voto, oltre ad una unica eventuale delega.
  2. Sono ammessi a votare tutti i Soci legittimati a partecipare all’Assemblea ai sensi del precedente art. 4.

 

Art. 8

(Elettorato passivo-Ineleggibilità ed incompatibilità)

  1. Sono eleggibili alla carica di componente il Consiglio Direttivo i Soci che godono di elettorato attivo ai sensi del precedente art. 7, comma 2.
  2. Sono eleggibili alla carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

 

Art. 9

(Determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo del Club è composto da un numero di membri non superiore a otto.

 

Art. 10

(Indizione delle elezioni)

  1. Il Consiglio Direttivo adotta la delibera di indizione delle elezioni che deve contenere anche la indicazione del Collegio degli Scrutatori (composto da Presidente, tre membri di cui uno con funzioni di segretario).
  2. La delibera di indizione delle elezioni deve essere adottata almeno 45 giorni prima della data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente e va resa disponibile presso la sede sociale.
  3. Il termine per la presentazione delle liste e delle candidature è di 15 giorni prima dell’assemblea per le elezioni.

Art. 11

(Presentazione delle liste dei candidati per l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo)

  1. Possono candidarsi alla Presidenza i soci del Club con anzianità minima di 5 anni consecutivi come socio del Club. Tale candidatura dovrà essere depositata in segreteria del Club non oltre 15 giorni prima della data prevista per l’assemblea delle elezioni.
  2. I Soci hanno facoltà di presentare o sottoscrivere liste di candidati in numero non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere.
  3. Nessun socio può candidarsi in più liste, pena la nullità della candidatura, né può sottoscrivere più liste, pena la nullità delle relative sottoscrizioni. I soci candidati non possono sottoscrivere né la lista contenente la propria candidatura, né altre liste di candidati, pena la nullità della relativa sottoscrizione. Possono sottoscrivere la lista elettorale i soci che siano tali alla data della delibera di indizione delle elezioni e che mantengano qualità di Socio alla data della sottoscrizione, pena la nullità della sottoscrizione.
  4. Ogni lista dei Soci deve:
    • essere composta da un elenco di candidati per ognuno dei quali deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita ed il numero di tessera associativa;
    • essere accompagnata dalla dichiarazione, da parte dei Soci candidati, di accettazione della candidatura. Con la dichiarazione di accettazione il candidato deve anche attestare di non avere accettato candidature in altre liste;
    • essere presentata da un numero di soci non inferiore a numero 30 senza delega;
    • essere sottoscritta in modo leggibile dai Soci presentatori su appositi moduli riportanti, il nome, il cognome, data e luogo di nascita e il numero di tessera associativa dei sottoscritti e la data della sottoscrizione.
    • essere accompagnata da una dichiarazione di presentazione dei Soci presentatori;
    • essere consegnata in busta chiusa o sigillata, e /o con mezzi equipollenti personalmente al segretario o ad un suo delegato, da tre dei Soci presentatori, con contestuale esibizione della tessera sociale e documento di identità/riconoscimento in corso di validità. Il segretario o suo delegato accerta l’identità personale e la qualità di Socio dei presentatori, redige apposito verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata ai Soci presentatori. Le liste dovranno essere depositate in segreteria almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea.

Art. 12

(Decisione circa l’ammissibilità delle liste e delle candidature)

  1. Le decisioni relative all’ammissibilità delle liste e delle candidature sono di competenza di un’apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo con la delibera di indizione delle elezioni di cui al precedente art. 10. Tale Commissione è composta da tre membri scelti tra i Soci che non siano candidati ovvero che non abbiano sottoscritto una lista o una candidatura in qualità di Soci presentatori.
  2. Ultimate le operazioni di propria competenza, la Commissione dichiara le liste e le candidature ammesse.

 

Art. 13

(Pubblicazione delle liste e delle candidature)

  1. Le liste e le candidature ammesse sono depositate in Segreteria a disposizione per l’esame da parte dei soci interessati.
  2. Tali liste e candidature devono essere depositate in Segreteria non oltre 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni e proseguire sino alla conclusione delle operazioni elettorali.

 

Art.14

(Scheda di votazione e modalità per l’elezione del Consiglio Direttivo)

  1. Qualora l’Assemblea proceda all’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo il seggio elettorale deve essere aperto almeno due ore consecutive. Ciascun Socio vota utilizzando un’apposita e specifica scheda, contrassegnata con timbro del Club e dalla firma di almeno due componenti il Collegio degli Scrutatori. La scheda priva del timbro del Club e di tali firme è nulla. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore. Il Presidente del Collegio depone le schede nell’apposita cassetta sigillata precedentemente controllata e verificata prima della chiusura sotto la sua personale responsabilità e provvede alla custodia della stessa durante il periodo elettorale.
  2. La scheda di votazione dei soci deve contenere tutte le liste ammesse, ed indicare i nominativi di ciascuna lista elencati in ordine alfabetico. La lista con il nominativo del candidato Presidente e dei candidati Consiglieri è preceduta da un quadratino per l’indicazione del voto.
  3. I Soci esprimono il proprio voto: apponendo un segno di croce nell’apposito riquadro affianco della lista stessa.
  4. Se un Socio riscontra che la scheda consegnatagli risulta deteriorata, può richiederne al Presidente del Collegio degli Scrutatori una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico dopo che il Presidente vi abbia scritto “Scheda deteriorata”, aggiungendo la sua firma. Il Presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all’elettore con un’altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con il bollo e con la firma dello scrutatore.
  5. Le schede sono nulle allorché contengano segni, scritte o quanto altro possa rendere individuabile e riconoscibile l’elettore.
  6. Scaduto il termine della votazione, il Presidente del Collegio degli Scrutatori dichiara chiusa la votazione medesima.
  7. A conclusione delle operazioni di voto, il Presidente del Collegio degli Scrutatori predispone apposito verbale, con l’indicazione della composizione del seggio del numero dei votanti, del numero delle schede valide, del numero delle astensioni, del numero dei voti riportati da ciascuna lista, nonché di ogni altro atto o fatto inerente alle operazioni di voto. Il verbale di scrutinio è trasmesso al Presidente dell’Assemblea, il quale provvede alla proclamazione degli eletti, dandone atto nel verbale di Assemblea. Il verbale di Assemblea e le schede delle votazioni saranno custodite agli atti presso la segreteria del Club.

 

Art.15

(Modalità di votazione per l’elezione dei Revisori dei Conti e del Collegio Giurisdizionale)

  1. Le liste dei candidati per l’elezione dei Revisori dei Conti e del Collegio Giurisdizionale saranno riportate nelle schede elettorali per le elezioni in Assemblea.
  2. Tali elezioni può essere effettuate contemporaneamente all’elezione del Consiglio Direttivo.

 

Art. 16

(Insediamento del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio Giurisdizionale)

  1. Entro quindici giorni dal ricevimento del verbale dell’Assemblea contenente la proclamazione degli eletti, il Presidente eletto convoca il nuovo Consiglio Direttivo ed insedia il Collegio dei Revisori ed il Collegio Giurisdizionale, i quali Collegi dovranno nominare ciascuno il proprio Presidente.