BALESTRERO VETERAN MOTORS CAR CLUB

STATUTO

 ART. 1

DENOMINAZIONE – SCOPO

 Il Balestrero Veteran Motors Car Club (BALESTREROV.M.C.C.), associazione non commerciale senza fini di lucro con sede a Lucca, riunisce gli amatori di autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico. L'associazione, costituita a tempo indeterminato, è apolitica ed apartitica, a carattere volontario e democratico, rappresenta e tutela gli interessi dell'automobilismo e motociclismo storico.

Favorisce la gestione, il restauro, la conservazione, l'esposizione e la manutenzione dei veicoli a motore che abbiano interesse storico. Ferme restando le specifiche attribuzioni degli enti preposti sia a carattere nazionale che internazionale, il BALESTRERO V.M.C.C. organizza manifestazioni atte a propagandare il valore storico dei veicoli a motore e tutela i soci in vista della loro partecipazione a manifestazioni turistiche e sportive, raduni e rassegne. Il BALESTRERO V.M.C.C. persegue i suddetti scopi anche rappresentando la motorizzazione storica locale presso gli organismi nazionali e internazionali competenti.

 ART. 2

SOCI

 Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le società e gli enti che ne condividano gli scopi e si impegnano a realizzarli.

Il numero dei soci è illimitato. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle attività e alla vita dell'associazione nei limiti del regolamento di ciascun evento. I soci si impegnano al rispetto integrale dello statuto e a mantenere un comportamento che non sia lesivo per l'immagine e gli interessi dell'associazione.

L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

Soci onorari

Soci benemeriti

Soci ordinari

a)             Possono essere soci onorari coloro che, designati dall'assemblea su proposta motivata dei Consiglio Direttivo, avranno contribuito alla promozione degli scopi di cui all'art. I.

Di tali soci sarà tenuto apposito albo.

b)             Possono essere soci benemeriti coloro che abbiano svolto attività di eccezionale rilievo nell'interesse della motorizzazione storica o che nei modi più diversi, dall'interessamento all'aiuto economico, abbiano contribuito in modo tangibile allo sviluppo dell'associazione.

I soci benemeriti saranno designati dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

c)             Possono essere soci ordinari coloro che prendono parte attiva alle manifestazioni sportive, a raduni, a rassegne, anche a scopo turistico. Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno redigere domanda scritta allegando la quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, che delibererà l'ammissione a maggioranza. Ove la domanda fosse respinta, dovrà essere restituita la somma allegata all'atto della presentazione. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e inappellabile.

d)             La qualità di socio, acquisita a tempo indeterminato, cessa a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo, per i seguenti gravi motivi:

perdita dei requisiti soggettivi e/o oggettivi necessari per l'associazione;

trasgressione grave e ripetuta alle norme statutarie o regolamentari dell'associazione;

mancato versamento, a termini di statuto o regolamento, della quota associativa per almeno un anno solare.

condotta del socio contraria ai principi di correttezza, anche associativa, e in palese contrasto con gli interessi e/o con i fini istituzionali del BALESTRERO V.M.C.C.

L'esclusione per le predette ragioni viene deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato, previa contestazione dell'addebito all'interessato, il quale avrà un termine di trenta giorni per svolgere le proprie difese.

Il socio avrà facoltà di proporre ricorso, avverso la decisione del Consiglio Direttivo, al Collegio Giurisdizionale, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

e)             I soci benemeriti e ordinari saranno soggetti al pagamento della quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

 ART. 3

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 Sono organi dell'associazione:

a)             Organi deliberativi ed esecutivi:

§                L'Assemblea

§                Il Presidente

§                Il Consiglio Direttivo

b)             Organo di giustizia:

§                Il Collegio Giurisdizionale

c)             Organo di controllo:

§                Il Collegio dei Revisori dei Conti

 ART. 4

ASSEMBLEA

 L'Assemblea è costituita da tutti i soci onorari, benemeriti ed ordinari, purché in regola con il pagamento della quota sociale annuale, con eccezione dei soci onorari.

a)             L'Assemblea è sovrana ed ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

§                nomina il Presidente e il Consiglio Direttivo;

§                nomina il Collegio Giurisdizionale;

§                nomina il Collegio dei Revisori dei Conti,­

§                approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione;

§                delibera sugli argomenti espressamente demandati alla sua competenza e su quelli per i quali sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno dieci soci;

§                delibera la nomina dei soci onorari e dei benemeriti.

b)             L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, allo scopo di approvare anche il bilancio preventivo e consuntivo e per la trattazione degli argomenti di cui alla lettera precedente. Sì riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente mediante invito scritto a tutti i soci da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata della riunione.

L'invito dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione in prima e seconda convocazione.

c)             L'Assemblea regolarmente costituita, come definito precedentemente, nomina il proprio Presidente e il Segretario tra i tesserati presenti. Se l'Assemblea lo decide, può nominare Presidente il Presidente dell'associazione.

Ciascun socio dispone dì un solo voto. 1 soci impossibilitati ad intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio.

Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

 ART. 5

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro a otto membri proposti dal Presidente stesso o dall'Assemblea ed eletti da quest’ultima, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo deve essere rinnovato entro il mese successivo dallo scadere del suo mandato.

Nella prima riunione esso elegge fra i propri componenti il Vice Presidente ed il Segretario.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo, il suo posto sarà preso dal socio che nelle elezioni avrà ottenuto il maggior numero di preferenze dopo gli eletti.  In caso di parità di voti sarà preferito colui che vanterà la maggiore anzianità di socio. Il nuovo consigliere resterà in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio Direttivo. Saranno considerati decaduti dall'incarico quei membri che durante un anno solare risulteranno assenti, senza giustificato motivo, a tre riunioni del Consiglio Direttivo.

a)             Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente o quando sia richiesto da almeno tre dei suoi componenti.

b)             Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e può deliberare su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

§                delibera circa l’indirizzo, lo svolgimento e le attività dell'associazione nei limiti del presente statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;

§                delibera sulle domande di ammissione dei soci ordinari;

§                predispone i bilanci preventivo e consuntivo con relazione da sottoporre all'Assemblea;

§                redige ed approva i regolamenti dell'associazione e delle manifestazioni;

§                procede alla gestione del personale;

§                autorizza, in caso di necessità, lo storno dei fondi da un articolo ad un altro del bilancio di previsione nonché il prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste;

§                propone all'assemblea la nomina dei soci onorari e benemeriti motivandola;

§                dirime gli eventuali conflitti fra i soci;

§                delibera le sanzioni previste dall'art 10;

§                delibera le esclusioni previste dallo statuto;

§                delibera la quota sociale annuale;

§                delibera in merito all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e del suo patrimonio;

§                favorisce ogni iniziativa volta ad accogliere le aspettative e gli orientamenti dei soci in ordine alla gestione dell'associazione;

§                nomina propri rappresentanti in commissioni, organi e consessi nei quali tale rappresentanza sia prevista e/o comunque necessaria;

§                organizza e gestisce il calendario annuale delle manifestazioni. 

ART. 6

PRESIDENTE 

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, sorvegliando l'attività amministrativa.

Può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è munito dì tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune specifiche. In assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente. In caso di dimissioni o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea dei soci, la quale, previa ratifica documentata del dichiarato stato di impedimento del Presidente, procederà all'elezione del successore. Il Presidente così eletto durerà in carica fino alla nuova elezione dei Consiglio Direttivo.

ART. 7

COLLEGIO GIURISDIZIONALE 

Il Collegio Giurisdizionale dura in carica tre anni solari in coincidenza con il Consiglio Direttivo.

Esso è composto da tre membri eletti dall'Assemblea con le stesse modalità seguite per l'elezione del Consiglio Direttivo. Questi nomineranno nel loro seno il Presidente ed il Segretario. Possono essere eletti componenti del Collegio i tesserati autorevoli per prestigio e qualità morali da almeno cinque anni che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e che non rivestano altre cariche all'interno dell'associazione. Il Collegio è competente a dirimere eventuali controversie tra soci e tra soci e l'associazione. Il Collegio, su richiesta di tutti gli interessati, esaminata la controversia, previo tentativo di conciliazione, trasmetterà le proprie decisioni esecutive al Consiglio Direttivo per l'attuazione. Il Collegio si pronuncia entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti dalla segreteria al Collegio.Il Collegio è pure competente, quale giudice di secondo grado, nelle eventuali controversie di cui all'art. 2, comma D. 

ART. 8

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni solari in coincidenza con il Consiglio Direttivo. Esso è composto da tre membri eletti dall'Assemblea con le stesse modalità seguite per l'elezione del Consiglio Direttivo. Essi nomineranno nel loro seno il Presidente ed il Segretario, e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione in base alla loro competenza.

I Revisori dei Conti esercitano, nella forma e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione. Essi provvedono al riscontro della gestione finanziaria e contabile e redigono la propria relazione all'assemblea, relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

AMMINISTRAZIONE

ART. 9 

Costituiscono patrimonio sociale i beni mobili ed immobili di cui l'associazione sia proprietaria, per acquisti, lasciti o donazioni e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità a qualunque titolo.

Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonché i proventi comunque derivanti all'associazione dall'esercizio delle sue varie attività costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini statutari dell'associazione.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più istituti di credito oppure presso uffici postali, scelti dal Consiglio Direttivo.

Tali conti sono intestati all'associazione.

I documenti necessari per la gestione saranno firmati dal Presidente o da persona o persone espressamente delegate da esso, facente parte del Consiglio Direttivo.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

La gestione amministrativa deve svolgersi nei limiti del bilancio preventivo, salvo deroghe motivate.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al trentuno dicembre di ciascun anno, nonché le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea che dovrà discuterli. 

ART. 10

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Al socio che arreca pregiudizio all'associazione sono applicabili i seguenti provvedimenti disciplinari:

1.             La censura.

2.             L'ammenda

3.             La sospensione

4.             La radiazione. 

ART. 11

SCIOGLIMENTO 

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea, riunita in seduta straordinaria, con voto di almeno due terzi degli associati. In tal caso, l'Assemblea provvederà alla nomina dì un liquidatore, determinerà i suoi poteri e stabilirà la destinazione del patrimonio sociale, che dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoga e quindi senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità. 

ART. 12

MODIFICHE ALLO STATUTO 

L'Assemblea convocata in seduta straordinaria con all'ordine dei giorno le modifiche statutarie, é regolarmente costituita in prima convocazione,con la presenza di almeno la metà del totale dei soci, e in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto del totale dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno valide con il voto favorevole di due terzi dei presenti.

In caso di motivata urgenza e/o d'impossibilità o difficoltà di convocazione di valida assemblea, il Consiglio Direttivo ha facoltà dì richiedere il voto dei soci tramite lo strumento referendario da effettuarsi con lettera scritta a ciascun socio, che esprimerà il voto attraverso comunicazione scritta al notaio debitamente incaricato.

Le delibere di modifica saranno considerate approvate con il voto favorevole di due terzi delle risposte ricevute. 

ART. 13

INCARICHI 

Le cariche e gli incarichi all'interno dell'Associazione sono tutti onorifici e a titolo di volontariato, salvo il rimborso delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Approvato dall’Assemblea dei Soci

28 gennaio 2001